Legislazione archivi scolastici

Dalle Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche si evince che gli archivi delle istituzioni scolastiche sono beni culturali fin dall'origine (art.10, c.2-b D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).1
La legge provinciale del 28 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche, ha conferito personalitá giuridica alle scuole ed ha esteso a tutte la natura di ente pubblico. L’articolo 12 della Legge Provinciale n. 17 del 13.12.1985 è applicabile alle scuole autonome come enti pubblici, nel senso che in ogni scuola deve essere istituita una Commissione di sorveglianza e di scarto di archivio.2

Il termine archivio indica3:
Il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente ( magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici, istituzioni private, famiglie o persone) durante lo svolgimento della propria attività.
L'archivio prodotto da un ente si suole chiamare:
archivio corrente : per la parte di documentazione reltiva agli affari incorso: in questa fase i documenti sono usati prevalentemente per finalità pratico-amministrative.
archivio di deposito: per la parte di documentazione relativa da affari esauriti, non più occorrente agli affari in corso,ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente ed alla consultazione da parte del pubblico.
archivio storico : per la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, destinata- previe operazioni di scarto- alla conservazione permanente.
Il termine archivio indica:
il locale in cui un ente conserva il proprio archivio corrente e di deposito.
Il termine archivio indica:
come sinonimo di fondo.
Il termine archivio indica:
L'Istituto nel quale vengono conservati archivi di diversa provenienza.

Lo scopo della conservazione è di tutelare i diritti dell’istituzione, quelli del personale stabilmente o temporaneamente in servizio, quelli degli allievi e quelli dei cittadini titolari di interessi legittimi, e di consentire la ricerca storica. Gli archivi scolastici, infatti, costituiscono un patrimonio archivistico di insostituibile valore poiché conservano la memoria dell’attività didattica nelle sue più specifiche articolazioni ed al contempo consentono di ricostruire la storia culturale e sociale dell’istruzione pubblica italiana sia in ambito locale sia nazionale. 4
Le linee guida regolamentano la vita di un archivio scolastico sia corrente, che di deposito che storico. In questa sede si richiama il punto 4 Consultazione a scopi storici degli archivi corrente e di deposito.
I
Indipendentemente dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (la L.241/1990 presuppone,infatti che il richiedente l'accesso sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante), è possibile la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito della Pubblica amministrazione (art. 124 D.lgs 42/2004), in quanto è dovere di tutti i soggetti pubblici (non solo di quelli territoriali) assicurare la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale (art. 1, c.4 D.lgs 42/2004). La consultazione a scopi storici degli archivi corrente e di deposito dell'Ente, è da esso regolata sulla base di indirizzi generali, per i quali attualmente occorre riferirsi ai principi ispiratori del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art.124 D.lgs 42/2004, cfr. altresì artt. 122-123). L'esercizio di tale diritto con riferimento ai dati personali è disciplinato dall'art. 122 D.Lgs 42/2004, che indica, per la libera consultabilità dei dati di cui agli artt.20-21 D.Lgs.196/2003, il limite di quaranta anni per dati personali sensibili quali convinzioni religiose o politiche, origine razziale o etnica, sottoposizione a provvedimenti di cui all'art.686 c.1 a-d, 2 e 3 del Codice di procedura penale (iscrizioni nel casellario giudiziale), ecc. e di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Qualora l'Ente detenga documenti riservati per motivi di politica estera od interna, il termine di non consultabilità per tali atti è di cinquanta anni (art. 122, c.1-a D.lLgs 42/2004). Tale non consultabilità deve essere dichiarata dal Ministero dell’Interno. Il Ministero dell'Interno (cui va rivolta istanza tramite la Prefettura competente per il luogo ove si trova l'archivio) può autorizzare la consultazione a fini storici dei documenti contenenti dati Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/archivi_scolastici.htm pag. 6/11 di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini di legge (art.123, cc.1-3 D.lgs 42/2004). Qualora sia in tal modo autorizzato il trattamento per scopi storici di documenti contenenti dati personali, l'utilizzo ai medesimi fini deve essere limitato a quelli "pertinenti e indispensabili" allo scopo della ricerca, e pertanto potrebbe essere necessario fare citazioni parziali rispetto al contenuto di un documento o utilizzazioni di dati in forma aggregata rispetto a più documenti (art. 101 D.lgs 196/2003). I documenti conservano il loro carattere riservato anche dopo l'autorizzazione (art.123, c.2 D.lgs 42/2004): ciò significa che l'autorizzazione a consultare i documenti e a utilizzarne i dati riservati non implica necessariamente il rilascio di riproduzioni (cfr. Provvedimenti del garante 21 giu. e 13 ott. 1999). Condizione essenziale per la liceità del trattamento (accesso compreso) dei dati riservati è la sottoscrizione da parte del ricercatore di un codice di deontologia (artt. 102 e 154 D.lgs 196/2003): quello per trattamenti a scopi storici, originariamente pubblicato in Gazz. uff. n.80 del 5/4/2001, p. 74, e quello per trattamenti a scopi statistici e di ricerca scientifica in Gazz. uff. n. 230 dell' 1/2/2002, p.25, sono ora entrambi allegati al D.lgs 196/2003. La violazione del codice può essere sanzionata, se non in modo più grave, dal diniego di ulteriori autorizzazioni, con effetto deterrente sui ricercatori.

La normativa e le indicazioni necessarie per lo scarto degli archivi scolastici in provincia di bolzano sono presenti alla seguente pagina internet:
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/scuole/scuole-comunicazioni-ministero-pubblica-istruzione.

1Ministero per i Beni e le attività CulturaliDirezione Generale per gli Archivi http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/archivi_scolastici.htm
2http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/scuole/scuole-comunicazioni-ministero-pubblica-istruzione
3P.Carucci, Le fonti archivistiche:ordinamento e conservazione,La Nuova Italia Scientifica 1995 pp.200-201
4Ministero per i Beni e le attività CulturaliDirezione Generale per gli Archivi http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/archivi_scolastici.htm